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Il sistema di sostentamento

Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente”. (canone 1274, § 1)
 
Sulla base delle disposizioni della legge di derivazione concordataria spetta alla Conferenza Episcopale Italiana integrare e regolamentare tutta la materia. Le principali fonti giuridiche di riferimento del nuovo sistema sono due:
  • la legge n. 222/1985;
  • le disposizioni attuative e integrative della Conferenza Episcopale Italiana, ferme restando le norme del Codice di Diritto Canonico e del diritto particolare.
 
La struttura organizzativa del nuovo sistema è così articolata:
  • Istituti per il Sostentamento del Clero a livello diocesano e interdiocesano;
  • Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero a livello nazionale;
  • Conferenza Episcopale Italiana, che ha il potere di emanare, nell’ordinamento canonico, le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme, compresi gli statuti degli IDSC e dell’ICSC.
 
 
Le finalità degli istituti per il sostentamento del clero
Cfr. Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 48.L’Istituto ha lo scopo esclusivo di produrre un reddito per il sostentamento del clero.
L’amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve rispondere a criteri di grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma rappresentano un patrimonio complessivo sui generis, che va trattato con grande cautela e con la dovuta attenzione alle esigenze della lealtà concordataria.
 
Autonomia degli istituti diocesani e poteri dell’istituto centrale
Un altro punto riguarda l’autonomia degli IDSC e i poteri dell’ICSC. Per garantire al sistema uno sviluppo in perfetta coerenza con i principi che lo hanno ispirato e nel pieno rispetto della disciplina, canonica e civile, che lo regola, la legge n. 222/1985 fa obbligo “a ogni Istituto…, prima dell’inizio di ciascun esercizio, di comunicare all’Istituto Centrale il proprio stato di previsione e alla chiusura di ciascun esercizio di inviare all’Istituto Centrale una relazione consuntiva nella quale devono essere indicati i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute.
In linea con il dettato legislativo, l’art. 12 della delibera CEI n. 58 attribuisce alla Presidenza della CEI la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate correttamente. Alla Presidenza della CEI parve naturale affidare all’Istituto Centrale il compito di “verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani”.